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Redazione
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Luglio 26, 2021

L'Avv. Rondini non sbaglia un colpo: ridotte le squalifiche a Salsano e di un calciatore del Valdivara

Il ragazzo sedicenne aveva insultato l'arbitro donna della partita di Coppa Primavera Under17 tra Canaletto e Valdivara 5 Terre

La Corte Sportiva di Appello ha parzialmente accolto il ricorso in appello proposto dal Valdivara 5 Terre per il tramite dell'Avv. Francesco Rondini del Foro della Spezia avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale della Spezia che ha ridotto le squalifiche del Presidente Matteo Salsano e del proprio calciatore.

I fatti risalgono alla partita valevole per la Coppa Primavera Under 17 fra Canaletto e Valdivara. In primo grado il Giudice Sportivo aveva inibito il Presidente fino al 30 settembre ed il calciatore fino al al 31 dicembre 2021 per aver pronunciato "parole offensive nei confronti dell’arbitro", una ragazza, alla quale "urlava frase gravemente offensiva con contenuto discriminatorio per motivi di sesso".

Nel Comunicato Ufficiale n. 05 del 23 Luglio scorso ha riconosciuto al Presidente l'attenuante che "la sanzione di tre mesi di inibizione sia eccessiva, essendo il comportamento del Signor Salsano certamente riprovevole, ma non connotato da elementi dai quali poter inferire una sua particolare gravità tale da distinguerlo, in senso deteriore, da altre similari condotte" riducendo pertanto la squalifica fino al 31 Luglio.

 

Interessante è comunque la pronuncia della Corte Sportiva di Appello nei confronti del Calciatore che seppur ritenendo "corretta la qualificazione di comportamento discriminatorio della condotta perpetrata dal tesserato atteso che, ai sensi dell’art. 28 C.G.S., costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale accoglie la tesi difensiva dell'Avvocato Rondini riconoscendo l'attenuante ex art. 13 comma 2 C.G.S. nel caso di specie della giovane età del calciatore evidenziando come "in considerazione dell’età del tesserato (ragazzo di sedici anni), si ritiene di poter comunque riconoscere un’attenuante relativa alla sua giovane età e di poter conseguentemente ridurre di un terzo la squalifica, come sopra quantificata, di mesi sei, rideterminandola in quella della squalifica a tempo determinato per mesi quattro".

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