Come si legge nella nota governativa, la certificazione verde rafforzata (vaccino o guarigione da Covid) sarà necessaria per poter accedere alle manifestazioni sportive che si svolgono al chiuso e agli spogliatoi, anche se la disciplina sportiva si svolge all'aperto.
Basterà invece il dispositivo di protezione individuale per transitare verso gli spazi aperti dell'impianto.
I controlli dovranno essere effettuati ad ogni accesso.
Ecco le delucidazioni del Governo (per consultare tutte le FAQ clicca qui)
Per cosa è richiesta la certificazione verde?
In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all’art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52 (cd certificazione verde “base”).
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.
È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?
Come indicato a pagina 9 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.
La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?
Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.
Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?
Fino al 9 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.
A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere indicate nel paragrafo precedente.
La certificazione verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?
No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.
Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.