ll Tribunale Federale Territoriale nella giornata di ieri ha assolto il Valdivara 5 Terre ed il presidente Matteo Salsano. Questa la decisione:
Fatto e motivi della decisione
Con l’atto di deferimento in epigrafe in data 16 Maggio 2022, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a Questo Tribunale il Presidente ed all’epoca dei fatti, Legale Rappresentante della Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre, Signor Matteo Salsano, per violazione dell’art. 4 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva e la ridetta Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre per violazione dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva perché il Legale Rappresentate della Società aveva rilasciato dichiarazioni non corrispondenti allo stato degli atti del procedimento, pubblicate in data 28.9.2021 sul social network Facebook e poi riprese in data 1.10.2021 nell’articolo del quotidiano “Secolo XIX”, con le quali si afferma che il Comune (in qualità di proprietario) e la Società A.P.D. Intercomunale Beverino, quale gestore dell’impianto sportivo, avrebbero “cacciato” dall’impianto in questione la Società Valdivara “in antitesi con qualsivoglia norma comunale e regionale, atte ad incentivare lo sport locale come priorità territoriale” .
Ritiene Questo Tribunale che lo svolgimento dei fatti ed il tenore delle dichiarazioni rese ed ascritte ai soggetti deferiti siano riconducibili nell’ambito di un legittimo diritto di critica avverso ad una decisione - assunta nei confronti della Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre dal Comune di Beverino, proprietario dell’Impianto sportivo, e della Società A.P.D. Intercomunale Beverino, gestore del ridetto impianto sportivo - percepita come ingiusta e ritenuta gravatoria vieppiù laddove i ridetti fatti ed i diritti, che i deferiti assumono essere stati violati, siano riconducibili a rapporti di natura civilistica prima d’ora portati alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria e tutt’oggi oggetto di accertamento.
D’altra parte non si può ritenere che i principi a cui si ispira il Codice di Giustizia Sportiva e che trovano puntuale disciplina negli articoli invocati dal Procuratore Federale nell’atto di deferimento, possano estendersi sino al punto da vietare ad un tesserato qualsivoglia espressione di una opinione dissenziente, qualora le modalità di espressione non siano tali da apparire offensive e lesive dei canoni del comune decoro, rispetto ed educazione.
Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, assolve la Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre ed il Signor Matteo Salsano, perché il fatto contestato non costituisce illecito disciplinare.